Il Nostro servizio offre ai datori di lavoro assistenza sindacale e consulenza sui contratti individuali.
Pertanto la conciliazione sindacale è una procedura con cui lavoratore e datore di lavoro cercano di porre fine ad una vertenza insorta e di giungere ad un accordo riportato in forma scritta in un apposito verbale.
Le controversie o vertenze in materia di lavoro sono “conflitti” che possono nascere, tra datore di lavoro e lavoratore, in merito ad alcuni aspetti del rapporto di lavoro, qualora si presumano lesi diritti o aspettative previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva e che attengono ad aspetti economici e/o normativi.
La conciliazione in sede sindacale è disciplinata dall’art. 412-ter c.p.c. secondo il quale “la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Raggiunto l’accordo, viene redatto il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali, viene depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale UNSIC, presso la Direzione territoriale del Lavoro che ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., nella cancelleria del Tribunale competente.
In questo modo anche l’accordo raggiunto in sede sindacale può acquistare efficacia esecutiva come avviene per il verbale di conciliazione amministrativa.